Accordo Nazionale Quadro - 15 maggio 2000. accordo nazionale quadro d’amministrazione personale corpo polizia penitenziaria (sottoscritto il 24 marzo 2004) dipartimento dell’amministrazione penitenziaria accordo nazionale quadro d’amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria stipulato ai sensi dell’articolo 3, 7° comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell’articolo 24 del decreto … I Flash del 2010. L’epicentro è stato Aggiornamento professionale … DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIOdel 28 giugno 1999relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinatoIL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione,considerando quanto segue:(1) con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea;(2) le parti sociali possono, a norma dell'articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;(3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Visto l'Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4 e 4.2; 2. considerando che l'articolo 4.2 dell'Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; 3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l'intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante; 4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro interinale; 5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario sull'occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per "modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza"; 6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento; 7. considerando che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi; 8. considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori; 9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell'Unione europea sono donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra le donne e gli uomini; 10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale; 11. considerando che il presente accordo tiene conto dell'esigenza di migliorare le disposizioni relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell'economia comunitaria e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; 12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo. 3. Use, Other sites managed by the Publications Office, Portal of the Publications Office of the EU. I Flash del 2013. 164 (contratto di lavoro terzo quadriennio normativo Polizia). 27K likes. Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza degli Stati membri. 29 Marzo 2018. Aggiornamento professionale Polizia di Stato … Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. accordo quadro consip Segreteria Nazionale Martedì 18 ottobre ore 15.30, l’ADP con il proprio delegato, Maiorana , sarà presente alla riunione per l’accordo quadro Consip per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro. Sfoglia l'archivio degli ultimi anni. 0. Circolare 555/39/RS/O1/113/2081 del 5 giugno 2000 Accordo Nazionale Quadro in attuazione dell’art.3 commi 3 e 7 del decreto legislativo 12/5/1995 n.195 e dell’art.23 del DPR 16/3/1999 n. 254. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali. Pagina ufficiale del Comune di Caprarola: informazioni e servizi live Racconta le sue attività e dialoga con i cittadini! Accordo Nazionale Quadro - 31 luglio 2009 Scarica il PDF Circolare esplicativa Accordo Nazionale Quadro 31.07.09 emessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 8 marzo 2010 con prot.... 29/12/2020. I Flash del 2015. 3. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, ivi compreso quello delle sezioni di polizia giudiziaria, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 2001. (2) GU C 224 dell'8.9.1990, pag. Mantovano, del Vice … Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, ivi compreso quello delle sezioni di polizia giudiziaria, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 2001. Manifestazione 14 ottobre 2020. I Flash del 2020. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate.5. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.Articolo 3La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Articolo 4Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.Per il ConsiglioIl PresidenteM. L 'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto lo scorso 31 luglio costituisce il risultato di un costruttivo confronto dialettico tra questa Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, sviluppatosi I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. (1) GU C 224 dell'8.9.21990, pag. SAP Nazionale. 2009; Accordo Nazionale Quadro 2000. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi (30 + 2 ex congedo legge). 2. Principio di non discriminazione (clausola 4). Aggiornato 12 Aprile 2018 . 2. accordo nazionale quadro il giorno 31 luglio 2009 alle ore 10.30 presso il ministero dell’interno, ha avuto luogo l’incontro tra: il ministro dell’interno , nella persona del sig. ANQ 1997. NAUMANN(1) GU C 224 dell'8.9.21990, pag. I Flash del 2016. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.2. 2 Vista la legge 15 … Velina Dirigenti del 18-7-2018. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nell'azienda. 1. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. (1) Ai sensi dell'articolo 2.4 dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Il nuovo Accordo Nazionale Quadro, a normativa vigente, introduce aspetti significativi e particolarmente innovativi, che delineano una nuova e diversa filosofia nelle relazioni sindacali con l’Amministrazione, al centro come in periferia. gennaio 28, 2018. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. Ricordami. Aggiornamento professionale Circolari. Nell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, è emerso un apprezzabile … personale della Polizia di Stato), dall’art. … Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l'altro la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l'adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori": le parti ribadiscono il parere espresso nell'accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione.Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei diritti.La CES, l'UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al Consiglio, affinché quest'ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati membri aderenti all'Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l'attuazione dell'accordo un'esortazione agli Stati membri, affinché adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall'adozione della stessa, o per garantire(1) che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza di detto periodo. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Prima di entrare nel meritova innanzitutto chiarita e ribadita la piena legittimità dell’Anq vigente . [...] Se poi il popolo svizzero avesse l'ardire di alzare la testa e respingesse l'applicazione di queste imposizioni tramite un referendum, allora sarà sanzionato con delle misure compensatorie. Presente per la UILPA Polizia Penitenziaria il Segretario Nazionale Domenico Maldarizzi. area: Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva; firma: 31 LUGLIO 2007; BIENNIO 2006-2007 (159.12 KB) BIENNIO 2006-2007 (134 KB) 2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. tipo: 2° BIENNIO ECONOMICO; periodo: 2004-2005; area: PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI; firma: 5 NOVEMBRE 2004; 2° BIENNIO 2004 … (Segue): Verso la riforma. … Essi ne informano immediatamente la Commissione.Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo. Assegnazioni 200° Corso Formazione per Allievi Agenti Polizia di Stato . 5. tavolo confronto ex art. Comune Di Caprarola Informa, Caprarola. Accedi. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I Flash del 2009. Il segretario nazionale UGL-FSP Polizia di Stato, Valter Mazzetti, su TGCOM24. 25 Pareri 28.2.2013 A.N.Q. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale;(4) il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza(1), né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro(2);(5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per "incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività";(6) la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza;(7) la Commissione, in base all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;(8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;(9) le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23 marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 di detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione è venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo del 1999;(10) il 18 marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;(11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 "relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione"(3), ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;(12) le parti contraenti, nel preambolo all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile;(13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per il lavoro temporaneo;(14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;(15) l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro è costituito da una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi;(16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto è necessario per realizzare tali obiettivi;(17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;(18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione del 14 dicembre 1993 concernente l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di ciascuna clausola dell'accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente;(19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sottoponendo loro il testo dell'accordo corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l'attuazione dell'accordo sulla politica sociale;(20) il Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull'accordo quadro delle parti sociali;(21) l'attuazione dell'accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:Articolo 1Scopo della presente direttiva è attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE).Articolo 2Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. (ACCORDO NAZIONALE QUADRO) Articolo 1 (Ambito di applicazione - Validità) 1. Valutazione di vLex. 2. ACCORDO NAZIONALE QUADRO 2009 VISUALIZZA PDF CIRCOLARE ESPLICATIVA 8 MARZO 2010 VISUALIZZA PDF Polizia Penitenziaria dell'Esecuzione penale esterna, Veneziano (UilPa): "Bene, ma organico insufficiente in Sicilia" - Trapani Sì "Pestaggi di massa e mancati soccorsi". 6 ANQ - Richiesta modifica Accordi decentrati.- L’anno 2012, addì 28 del mese di gennaio, alle ore _10.45_ nella … Informazione e consultazione (clausola 7). This document is an excerpt from the EUR-Lex website, Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, OJ L 175, 10.7.1999, p. 43–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 368 - 373Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 129 - 134Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 129 - 134Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 228 - 233, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/70/oj, Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna. Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei diritti. Polizia & Legalità . Intervento di Valter Mazzetti Visto l'Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4 e 4.2;2. considerando che l'articolo 4.2 dell'Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l'intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante;4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro interinale;5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario sull'occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per "modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza";6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento;7. considerando che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;8. considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori;9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell'Unione europea sono donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra le donne e gli uomini;10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale;11. considerando che il presente accordo tiene conto dell'esigenza di migliorare le disposizioni relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell'economia comunitaria e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo,LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:Obiettivo (clausola 1)L'obiettivo del presente accordo quadro è:a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.Campo d'applicazione (clausola 2)1. Pubblichiamo e rendiamo noti: L’ultimo contratto, il fondo di incentivazione e l’accordo nazionale quadro siglati dalle organizzazioni sindacali. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.Informazione e consultazione (clausola 7)1.

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